Art. 3.
(Modifiche all'articolo 1235 del codice della navigazione, in materia di attribuzioni).

      1. All'articolo 1235 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, numero 1, le parole: «nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o, solo se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, nell'aeroporto»;

          b) al secondo comma, le parole: «se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza,» sono soppresse.