1. All'articolo 1235 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1, le parole: «nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «nonché riguardo ai reati comuni commessi nel porto o, solo se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza, nell'aeroporto»;
b) al secondo comma, le parole: «se in tale luogo mancano uffici di pubblica sicurezza,» sono soppresse.